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Gratuito Patrocinio

Lo studio presta assistenza anche nei confronti dei soggetti meno
abbienti con la formula del Gratuito Patrocinio.

In presenza di un reddito familiare non superiore ad euro 11.528,41 lorde
il cliente non dovrà sostenere alcun esborso e potrà accedere all’assistenza giudiziaria gratuita.
Gratuito Patrocinio - Cos'è e come funziona
Soggetti Interessati

Ex artt. 74 e 119 del D.p.r. n. 115/2002, sono ammessi a richiedere il beneficio del gratuito patrocinio: i cittadini italiani; gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e gli apolidi; nonché gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.

Ambiti di Applicazione

Il gratuito patrocinio è assicurato nei processi civili, amministrativi, contabili, tributari e nelle cause di volontaria giurisdizione (ad esempio, separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), purché non si tratti di questioni manifestamente infondate.
È, altresì, assicurato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
L'ammissione è valida, ex art. 75 del D.p.r. n. 115/2002, in ogni grado e fase del processo (anche in Cassazione, purché il legale sia abilitato al patrocinio) e per tutte le procedure, derivate e accidentali, comunque connesse.
L'istituto è ammissibile solo per l'attività giudiziale (e non per quella stragiudiziale), ritenendo ivi comprese sia le azioni strettamente processuali che quelle prestate dal legale, in esecuzione del mandato conferito, al di fuori del giudizio purchè direttamente collegate allo stesso.

Requisiti di Reddito

Il requisito principale per poter chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il possesso di un reddito annuo non superiore a 11.528,41.
Ai fini del computo, il reddito considerato è quello imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione Irpef. Se l'interessato convive con il coniuge e/o con altri familiari il reddito considerato è quello risultante dalla somma dei redditi dell'intero nucleo familiare.
L'art. 76 del testo unico prevede che si tenga conto solo del reddito dell'interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità ed in quelle in cui vi è conflitto di interessi con gli altri componenti del nucleo familiare.
Per il patrocinio in ambito penale, ex art. 92 T.U., il limite reddituale è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Presentazione dell'Istanza

Per accedere al patrocinio, l'interessato deve presentare (personalmente o tramite il proprio difensore ovvero inviando raccomandata con ricevuta di ritorno) apposita "istanza di ammissione" al Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il tribunale competente per il processo.
La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato, a pena di inammissibilità.
La sottoscrizione va autenticata dal legale dell'interessato o dallo stesso tramite autocertificazione secondo le modalità previste dal D.p.r. n. 445/2000.
Per l'ammissione al gratuito patrocinio in ambito penale, invece, l'istanza deve essere presentata, con le stesse modalità, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

Contenuto dell'Istanza

L'istanza, debitamente sottoscritta dall'interessato, ex art. 79 T.U. deve essere redatta in carta semplice e deve contenere a pena di inammissibilità: la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cu si riferisce, ove già pendente; le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare; la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 che attesti i redditi percepiti l'anno precedente alla domanda; l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito (rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio o della eventuale revoca) entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione della precedente variazione.
Occorre, inoltre, allegare copia di un valido documento di identità e l'eventuale documentazione richiesta dal Consiglio dell'Ordine o dal magistrato a sostegno di quanto dichiarato nell'istanza (nei moduli prestampati disponibili presso le relative segreterie sono indicati tutti i documenti necessari).

Esame e Ammissione

Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati o il magistrato, valutata la fondatezza della stessa e la presenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge, devono comunicare l'accoglimento o il rifiuto al richiedente (il quale, in questo caso, potrà fare domanda direttamente al giudice che si occuperà del processo).
In caso di ammissione, l'organo che ha esaminato e accolto la domanda è tenuto a trasmettere copia del provvedimento di ammissione e di tutta la documentazione in suo possesso, all'interessato, al giudice competente e all'Agenzia delle Entrate per la verifica sulla veridicità ed esattezza delle dichiarazioni reddituali contenute nell'istanza (la quale potrà richiedere provvedimento di revoca laddove riscontrasse irregolarità).
A seguito dell'ammissione al beneficio l'interessato può nominare un difensore, scegliendolo dall'apposito elenco approntato dal Consiglio dell'Ordine competente, reperibile presso le rispettive sedi o pubblicato online.
Chi viene ammesso al patrocinio può anche nominare un consulente tecnico di parte, nei casi previsti dalla legge per le materie di particolari complessità.
Sia al difensore che al CT di parte è vietato chiedere o percepire dall'interessato compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Al termine di ogni fase o grado del processo e, in ogni caso, al momento della cessazione dell'incarico, gli onorari e le spese a loro spettanti saranno liquidati con decreto dall'autorità giudiziaria.